Debito del condomino verso il terzo creditore e verso il condominio
Pubblicato il 31/07/21 00:00 [Doc.9507]
di Redazione ILCASO.it


Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 10371 del 20/04/2021

Obblighi assunti per la conservazione delle cose comuni - Debito del condomino verso il terzo creditore e verso il condominio - Differenze - Conseguenze.

In tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio; ne consegue che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c.


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