Contratti di mutuo fondiario nulli per violazione del limite massimo finanziabile: titolo esecutivo inesistente e azione esecutiva improcedibile
Pubblicato il 10/08/21 08:41 [Doc.9535]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Monica Mandico.

Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice dott. Vittorio Serra Firmato, si è pronunciato sul giudizio di merito instaurato da una società che ha convenuto la banca per accertare la nullità di due contratti di mutui fondiari per superamento del limiti di finanziabilità ex art. 38 II co. TUB e delibera CICR 22 aprile 1995. L'attrice esponeva che la banca aveva già attivato, avanti il tribunale di Bologna, un procedimento di esecuzione per il recupero di somme asseritamente dovute e non pagate in adempimento dei due contratti di mutuo e che avverso l'esecuzione aveva proposto opposizione eccependo:
a) i contratti di mutuo fondiario erano entrambi nulli per superamento del limite finanziabile ex art. 38 II co. TUB e delibera CICR 22 aprile 1995;
b) il credito vantato dalla Banca era inferiore alla misura indicata dalla creditrice;
Il giudice del merito ha accolto la domanda dell'attrice aderendo all'orientamento recente della Cassazione (sez. 1, sentenza 17352/2017, confermato anche da Cass. sez. 1, ordinanza 1193/2020), ritenendo che nei contratti in questione: il limite di finanziabilità sia stato superato, come dimostrato dalla perizia giurata di parte; gli stessi sono da considerarsi nulli; l'esecuzione forzata, promossa in virtù dei medesimi, non può essere proseguita perché improcedibile.

(TRIBUNALE DI BOLOGNA, IV SEZ. CIV., Sentenza n. 1826/2021 pubbl. il 02/08/2021)


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