Sospensione dell'esecuzione per inefficacia dell'atto di pignoramento ex. art. 4 D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori)
Pubblicato il 11/08/21 18:13 [Doc.9541]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Emanuele Di Maso e del Dott. Mario Pio Contessa -Trainee lawyer studio legale Di Maso.

Con l'art. 4, D.L. 137/2020, è stata prevista l'inefficacia del pignoramento immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata nell'arco temporale dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ovvero sino al 25 dicembre 2020, ponendo i seguenti dubbi interpretativi: a) l'inefficacia colpisce il pignoramento tout court travolgendo l'atto per intero e con esso indistintamente tutti i beni pignorati; b) la norma impedisce semplicemente la prosecuzione della procedura, rendendo inefficaci gli atti successivi al pignoramento, con riferimento all'abitazione principale del debitori.
I suddetti dubbi interpretativi sono stati fonte di gravi motivi tali da rendere necessaria la sospensione dell'esecuzione intrapresa dal creditore procedente disponendo l'instaurazione di un giudizio di merito al fine di accertare gli stessi.


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