Covid-19, decreto liquidità e valutazione del merito creditizio
Pubblicato il 26/08/21 08:34 [Doc.9543]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Giorgio A. Marsano con studio in Matino 73046 (Le) Via Volturno n.39- tel.0833-503834 /338-3727947.

Tribunale di Brindisi 07.08.2021 - Collegio Est. Dr.ssa Roberta Marra.

Il diritto dell'istituto di credito di verificare la fattibilità dell'operazione non è derogato dalla situazione emergenziale e quindi nessun automatismo si inserisce nella procedura di concessione del credito, risultando invece scevra da valutazioni discrezionali solo la concessione della garanzia dello Stato, al ricorrere delle condizioni di legge.

Resta fuori dalla cognizione del Giudice la verifica della sussistenza dei presupposti, sotto il profilo contabile, per la concessione del finanziamento da parte della banca, al pari di ogni altra transazione economica fra privati.

L'ordinamento riconosce al giudice il potere di sindacare la sussistenza del sinallagma contrattuale, al fine di ristabilire l'equilibrio equitativo del contratto (si pensi al potere di ridurre la clausola penale, al suo sindacato nel caso di esercizio dell'azione di rescissione o di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta), con la precisazione che tale potere equitativo tende tuttavia ed esplicarsi in ordine al quomodo del regolamento contrattuale, con il limite, in ogni caso, del rispetto della libertà negoziale delle parti; nella fase delle trattative, invece, ovvero in relazione, specificamente, all'an dell'esercizio della libera iniziativa economica nel senso della decisione di operatore economico di stipulare o meno un contratto con un soggetto richiedente, il potere di intervento del giudice appare difficilmente configurabile, se non nelle ipotesi in cui l'operatore che fornisca un prodotto o servizio operi in un regime monopolistico o semi-monopolistico, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.


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