Opposizione a decreto ingiuntivo: trattazione scritta della prima udienza e tardiva costituzione di parte opposta
Pubblicato il 01/09/21 00:18 [Doc.9554]
di Redazione IL CASO.it


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ipotesi in cui sia stata disposta la trattazione scritta della prima udienza e parte opposta si sia costituita tardivamente, in coincidenza con il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note (con la conseguenza che l'opponente non ha avuto la possibilità di conoscere il contenuto della comparsa di risposta di parte opposta, nella quale, fra l'altro, nel caso di specie, è stata chiesta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo), allo scopo di consentire al convenuto di replicare alle argomentazioni di controparte, è possibile fissare una nuova udienza di trattazione che, a causa del perdurare dello stato di emergenza determinato dalla pandemia, è opportuno è opportuno si svolga con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione alle parti di termini sfalsati per il deposito di note illustrative.


© Riproduzione Riservata