Contratto di conto corrente bancario e oneri probatori
Pubblicato il 03/09/21 08:42 [Doc.9571]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Massimo Campanella.

La banca che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (Cass. Civ. n. 23313 del 27/09/2018,tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102).

Ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.

La banca non può sottrarsi all'assolvimento degli oneri probatori a proprio carico invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili per un periodo di tempo superiore a dieci anni, in quanto non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello della prova del credito (Cass.civ. n.23974 del 25/11/2010).


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