Piano del consumatore: manifesta e rilevante non convenienza frutto di malafede o di finalità fraudolente
Pubblicato il 09/09/21 00:00 [Doc.9587]
di Redazione IL CASO.it


Nella decisione si legge che: "Tenendo conto delle innovazioni apportate all'art 9 comma 3 bis lett e) e, più in generale, delle finalità della procedura e dell'esigenza di operare un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, deve ritenersi infatti che, ove non vengano formulate contestazioni da parte dei creditori, ovvero quelle formulate risultino inammissibili ex art. 9 comma 3-bis 2 L 3/2012 , il sindacato c.d. officioso del giudicante riguardo alla convenienza del piano possa investire esclusivamente situazioni di manifesta e rilevante non convenienza, frutto di malafede ovvero realizzate con finalità fraudolente."


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