Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: presupposti per l'omologazione dell'accordo in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria
Pubblicato il 11/09/21 00:00 [Doc.9588]
di Redazione IL CASO.it


Per l'applicazione applicazione dell'art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012 (introdotto
dall'art. 4-ter, comma 1, d.l. n. 137/2020, l.conv. n. 176/2020, applicabile alle procedure pendenti alla data del 25.12.2020 di entrata in vigore della legge di conversione) e possa dunque farsi luogo alla omologazione dell'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, occorre che l'adesione dell'ente sia decisiva ed anche che la proposta di soddisfacimento sia conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, come del resto appare evidente sulla scorta della interpretazione letterale ella disposizione dove di legge "quando l'adesione è decisiva… e quando…"


© Riproduzione Riservata