Accertamento in concreto della consecuzione tra le procedure di concordato preventivo e fallimento
Pubblicato il 08/09/21 08:22 [Doc.9594]
di Redazione IL CASO.it


La sentenza che dichiara il fallimento non deve necessariamente accertare accertare - nel caso di successione delle procedure - che il presupposto del concordato preventivo fosse già la medesima situazione di insolvenza poi riscontrata al momento dell'apertura del fallimento.

Quell'accertamento, ai fini precipui della disciplina delle azioni revocatorie fallimentari, dovrà essere compiuto dal giudice chiamato a pronunciarsi, quale specifico thema decidendum, sulla unitarietà della situazione di insolvenza: in particolare, dal giudice dell'opposizione allo stato passivo.

Non pertanto è precluso al giudice dell'opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 98 l. fall., accertare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell'ammissione del credito in via meramente chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare, altresì, se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto.


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