La Cassazione torna sulla ricorribilità dei provvedimenti in tema di sovraindebitamento
Pubblicato il 12/09/21 00:00 [Doc.9606]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Ai sensi dell'art. 12, c.2 l. 3/2012, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi e? soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.); il reclamo si propone al tribunale e, in base all'art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dal citato comma, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca.

Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilita? della proposta medesima, e? privo dei caratteri della decisorieta? e definitivita? e non e? ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost. (Cass. 18 febbraio 2021, n. 4275; Cass. 26 novembre 2018, n. 30534; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4500; Cass. 7 settembre 2017, n. 20917; Cass. 10 febbraio 2016, n. 1869).


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