Sovraindebitamento, atti in frode e informazione ai creditori
Pubblicato il 21/09/21 08:15 [Doc.9638]
di Redazione IL CASO.it


Deve escludersi la sussistenza di "atti in frode ai creditori", legittimanti la revoca del decreto emesso ex art 10 L. n. 3/2012, quando l'atto con finalità protettive (nella specie la costituzione di un fondo patrimoniale), stipulato svariati anni prima dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento ed oggetto di azione revocatoria ex art 2901 cod civ. da parte di un creditore, sia stato correttamente evidenziato dal debitore nel ricorso introduttivo così da consentire una completa informazione del ceto creditorio ed una corretta valutazione della proposta di accordo.


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