La natura (anche) politica dell'attività interpretativa a margine di Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2021, n. 19618 (ovvero: una rondine non fa primavera). Federico Casa
Pubblicato il 21/09/21 08:00 [Doc.9649]
di Ristrutturazioni aziendali


Il presente contributo si occupa della lettura dell'art. 27 CCII proposta dalla Corte di cassazione, la quale stabilisce che per i procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (e le controversie che ne derivano) relativi alle imprese in amministrazione straordinaria sia competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa. Il provvedimento è di sicuro interesse, perché ne propone un'interpretazione restrittiva, in virtù della quale, in ultima analisi, la sede dell'impresa resta il criterio regolativo per la domanda di concordato preventivo, anche se la società sia astrattamente assoggettabile alla procedura di amministrazione straordinaria.

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