Sulla prova delle titolarità del credito a seguito di cessione
Pubblicato il 23/09/21 07:20 [Doc.9652]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Valeria Callegari del foro di Milano.

In caso di contestazione della legittimazione attiva del creditore opposto, deve essere revocato il decreto e rigettate tutte le domande dell'opposto, se questi non prova la titolarità del credito intervenuta a seguito di cessione, con la produzione in giudizio nel contratto di cessione del credito.


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