Mediazione delegata e poteri di indirizzo del giudice
Pubblicato il 20/03/16 17:14 [Doc.968]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Bari, 26 febbraio 2016.
Segnalazione dell'Avv. F. Paolo Porcari
MEDIAZIONE CD. DELEGATA IN MATERIA BANCARIA - INDICAZIONE DEI TEMI DELLA CONCILIAZIONE DA PARTE DELLâAG PER LA FUTURA MEDIAZIONE â POTERI DEL GIUDICE
In materia bancaria, il Giudice può delegare la mediazione ex art. 5, comma 2 d.lvo 28/10 indicando altresì alle parti i âtemi della conciliazioneâ al fine di delimitare il thema decidendum e fornire gli elementi tecnici per giungere alla definizione della controversia, quale espressione del generale potere di direzione del procedimento spettante al Giudice ex art. 175 cpc e degli âobblighi collaborativiâ gravanti sulle parti.
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - AZIONE DI ACCERTAMENTO â ONERE DELLA PROVA
Nel caso di azione di accertamento bancario lâonere della prova grava sul correntista, il quale dovrà esibire la documentazione contabile relativa almeno a tutto il decennio anteriore alla proposizione della domanda, trattandosi di atti che questi puoâ acquisire in via stragiudiziale dalla banca ex art. 119 d.lvo 385/1993, in quanto la ricostruzione del rapporto bancario deve avvenire con la âcontinuità contabileâ richiesta dalla natura del contratto
Massima a cura di Laura Fazio
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