Ripetizione di somme assegnate in eccedenza al creditore fondiario						
						
							Pubblicato il 06/10/21 00:00 [Doc.9705] 
						
						
							di Redazione IL CASO.it							
						
						
					Il curatore del fallimento ha facoltà di agire in via ordinaria per ripetere le somme pagate al creditore fondiario in eccedenza rispetto a quanto definitivamente accertato in sede di verifica del passivo, con la precisazione che l'azione di ripetizione deve aver luogo sulla scorta di un provvedimento idoneo a divenire stabile ai sensi dell'art. 26 l.f.
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