Sovraindebitamento: ammissibile il cram down "previdenziale" ai fini dell'omologa dell'accordo di composizione
Pubblicato il 05/10/21 08:00 [Doc.9709]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì 4 ottobre 2021
Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Voto contrario degli Enti Previdenziali - Giudizio di cram down - Ammissibilità - Omologazione

Sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, stante l'evidente identità di situazione tra il debitore sovraindebitato che accede all'accordo rispetto a quello che accede al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione e il parallelismo tra le procedure, l'adesione c.d. forzosa dell'amministrazione finanziaria già prevista dall'art. 12, comma 3-quater l. 3/2012 deve ritenersi estensibile anche agli enti gestori della previdenza ed assistenza obbligatoria, come previsto per il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


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