Sulla prova del credito bancario
Pubblicato il 07/10/21 08:20 [Doc.9711]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv.to Maria Teresa De Bottis.

Il documento contenente nella parte anteriore l''elenco delle condizioni economiche con la specificazione della successiva apertura del conto corrente e nella parte posteriore l'elenco delle norme per i conti correnti di corrispondenza non contiene gli elementi essenziali per essere qualificato come contratto di apertura del conto corrente.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, può ritenersi assolto l'onere della banca opposta solo con il deposito di tutti gli estratti conto di cui all'art 119 TUB, del contratto di apertura del conto corrente, del contratto di concessione del c.d. scoperto di conto corrente, ossia concessione di fido o apertura di credito, delle eventuali modifiche delle condizioni economiche che si sono succedute nel tempo rispetto quelle indicate inizialmente.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio della banca non può invece dirsi assolto in mancanza degli estratti conto , non essendo sufficiente il mero riferimento negli atti di causa all'invio degli stessi al cliente ed alla loro ricezione, nonché alla loro non contestazione, in quanto l'omissione in parola impedisce di verificare quali operazioni siano o meno contestate e come si sia creata la posizione debitoria del cliente.


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