Tribunale di Milano - Dall'ODCEC le linee guida della Procura per gli aspetti penali della relazione del curatore fallimentare
Pubblicato il 14/10/21 11:11 [Doc.9753]
di Redazione IL CASO.it


La relazione ex art. 33 L.F., che per la legge deve essere redatta dal curatore fallimentare, è indirizzata al Tribunale, ma è anche un atto di notevole interesse per il P.M., perché costituisce spesso la "notitia criminis" da cui può iniziare il procedimento penale per i reati concorsuali di cui agli artt. 216 L.F. e segg. E' quindi essenziale che contenga una certa quantità e specie di dati e che segnali, con concisa precisione, i fatti che possono integrare le fattispecie incriminatrici. E' comunque importante che indichi quelle circostanze fattuali idonee a indirizzare le indagini del P.M. e della polizia giudiziaria.
E' stata all'uopo composta una COMMISSIONE che, sotto l'egida del Tribunale Fallimentare di Milano, ha visto la partecipazione dei magistrati del Dipartimento Crisi d'impresa della Procura e di alcuni esponenti del mondo delle professioni, specialmente impegnati nelle procedure fallimentari.

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