Danno da vacanza rovinata e responsabilità dell'Internet Service Provider Booking.com
Pubblicato il 17/10/21 13:00 [Doc.9766]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Giuseppe Cigarini del Foro di Modena - avv.cigarini@studiolegalecigarini.com

Tribunale Modena, 5 ottobre 2021, Giudice Dott.ssa Ester Russo

Danno da vacanza rovinata - Responsabilità dell'Internet Services Provider - Prenotazione on line e ruolo del mediatore - Condizioni generali di contratto e giudizio di vessatorietà consumeristica - Intermediazione turistica

L'intermediazione offerta professionalmente agli utenti del sito Booking.com comporta l'attribuzione in capo al medesimo delle obbligazioni afferenti il contratto di mediazione essendo tale fattispecie maggiormente aderente allo schema negoziale adottato dalla piattaforma predetta.

La clausola delle condizioni generali del contratto, contenente l'esclusione della responsabilità di Booking.com circa le verifiche di accuratezza, completezza e correttezza delle informazioni caricate dai fornitori di viaggi, sottoscritta dagli aderenti per adesione, è da considerarsi vessatoria poiché svuota la responsabilità tipizzata dell'intermediario al punto da eliderla del tutto ed è stata predisposta nell'esclusivo interesse del professionista che ha stilato l'intero corpo negoziale, né può essere discussa dal contraente debole che ha, come unica alternativa, quella di non sottoscrivere il negozio cui è interessato.


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