Il fallito può essere amministratore di società a responsabilità limitata?
Pubblicato il 19/10/21 00:00 [Doc.9771]
di Redazione IL CASO.it


A cura di Vantina Castelli.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 16 settembre 2021 n. 25050 si è pronunciata sulla possibilità di assumere la carica di amministratore di una s.r.l. da parte di un soggetto fallito.
La Corte ha precisato, in particolare, che il fallito può essere amministratore di una s.r.l. atteso che per tale tipologia di società non sono prescritte cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori. Del resto, non può nemmeno trovare applicazione, in via analogica, la norma dettata dall'art. 2382 c.c. per le società per azioni. La linea differenziale che oggi corre tra il modello della s.p.a. e quello della s.r.l., invero, giustifica pienamente la previsione di normative non coincidenti in ordine alle cause di ineleggibilità dei soggetti destinati a gestire le due diverse forme organizzative dell'attività d'impresa.
Ciò posto, l'autonomia statutaria riconosciuta alle s.r.l. consente, in ogni caso, di introdurre nello statuto apposite clausole che predispongano delle particolari cause di ineleggibilità e/o decadenza per gli amministratori della società, nonché di prevedere, ai sensi dell'art. 2473 c.c., specifiche ipotesi di esclusione dei soci per "giusta causa" legate anche all'eventuale fallimento di uno dei componenti della compagine sociale..


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