Non rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa lâazione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto lâatto di conferimento di azienda in s.r.l.
Pubblicato il 29/03/16 14:52 [Doc.978]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Bologna â Sezione Specializzata in materia di Impresa - 1° febbraio 2016 - Pres. Salina â Rel. Velotti
Non sussiste la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di Impresa con riferimento allâazione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto lâatto di conferimento di azienda in s.r.l., perfezionato contestualmente alla costituzione di questâultima.
Lâazione revocatoria ordinaria dedotta, esperita da soggetto terzo rispetto allâatto di conferimento in esame, non rientra infatti nellâambito del c.d. rapporti societari diretti, cui fa riferimento la lett. a) dellâart. 3 comma 2 del d. lgs. 168/2003; invero, detta azione revocatoria, il cui risultato è qualificato dallâart. 2901 c.c. in chiave di semplice inefficacia dellâatto dispositivo nei confronti unicamente del creditore che ha svolto lâazione, in ragione della relatività dei suoi effetti, non inciderebbe in alcun modo sul contratto sociale, sulla struttura e sul funzionamento del sodalizio e per ciò non potrebbe essere di per sé devoluta alla Sezione Specializzata.
Non trova neppure applicazione il terzo comma dellâart. 3 del d. lgs. 168/2003, in carenza della proposizione di ulteriori domande, che attribuisce la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause connesse a quelle previste dal secondo comma del citato articolo.
© Riproduzione Riservata