Pignoramento presso terzi e correttezza del debitore
Pubblicato il 27/10/21 08:50 [Doc.9820]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione n. 28047/2021 in tema di esecuzione presso terzi e dichiarazione del debitor debitoris:
Nell'esecuzione presso terzi il terzo può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, essendo astretto all'obbligo di correttezza di cui all'art. 88 c.p.c., dichiari al giudice il vero e cioè di avere ricevuto la dichiarazione negativa. Ne consegue che il creditore procedente non può invocare gli effetti della ficta confessio di cui all'art. 548, comma primo, c.p.c., quando abbia dolosamente o con colpa negato di avere già ricevuto la dichiarazione di quantità.


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