Temporanea assenza del destinatario e prova del perfezionamento della notifica
Pubblicato il 03/11/21 08:11 [Doc.9838]
di Redazione IL CASO.it
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30997 depositata il 2 novembre 2021, ha affermato che in tema di notifica di un atto processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale.
Inoltre, è necessario che l'avviso di ricevimento della notifica dell'appello a mezzo posta motivi sulle eventuali cause di temporanea assenza del destinatario non ricevente l'atto, non potendosi limitare, l'operatore postale, ad apporre il timbro e la dicitura "atto giacente presso l'Ufficio.
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