Confessioni religiose e legge regionale della Lombardia
Pubblicato il 02/04/16 18:57 [Doc.984]
di Redazione IL CASO.it


Corte Cost., sentenza 24 marzo 2016 n. 63 (Pres. Est. Cartabia)

CONFESSIONI RELIGIOSE - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - APPLICABILITÀ AGLI ENTI DELLE CONFESSIONI ACATTOLICHE - POSSIBILITÀ, PER LE CONFESSIONI PRIVE DI INTESA LEGISLATIVAMENTE APPROVATA, SUBORDINATA ALL'ESISTENZA DI SPECIFICI REQUISITI (TRA CUI, LA PRESENZA DIFFUSA, ORGANIZZATA E CONSISTENTE A LIVELLO TERRITORIALE NONCHÉ UN SIGNIFICATIVO INSEDIAMENTO NELL'AMBITO DEL COMUNE NEL QUALE VENGONO EFFETTUATI GLI INTERVENTI); POSSIBILITÀ, PER LE CONFESSIONI PRIVE DI INTESA LEGISLATIVAMENTE APPROVATA, SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE I RELATIVI STATUTI ESPRIMANO IL CARATTERE RELIGIOSO DELLE LORO FINALITÀ ISTITUZIONALI E IL RISPETTO DEI PRINCIPI E DEI VALORI DELLA COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONE A UNA CONSULTA REGIONALE (ISTITUITA, NOMINATA E DISCIPLINATA DALLA GIUNTA REGIONALE) DEL COMPITO DI RILASCIARE PARERE PREVENTIVO OBBLIGATORIO SULLA SUSSISTENZA DEL PREDETTO REQUISITO E DEGLI ALTRI STABILITI DALLA MEDESIMA NORMATIVA (Legge Regione Lombardia n. 12/2015)

La Regione è titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi di culto; viceversa, essa esorbita dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini dell’applicabilità di tali disposizioni, impone requisiti differenziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost. Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»; va anche dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015.


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