Phishing: doppio onere probatorio a carico della Banca
Pubblicato il 10/11/21 08:50 [Doc.9860]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Andrea Florindi

La normativa di attuazione della direttiva 2007/64/CE (nel testo vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 2018) pone un doppio carico probatorio sul prestatore di servizi di pagamento che dovrà dimostrare il corretto funzionamento del sitema di pagamento, nonchè la responsabilità dell'utente; pena la condanna della Banca all'integrale rimborso della somma oltre ovviamente agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

Inoltre, la mancata attivazione del servizio di notifica via sms o mail della disposizione online non esonera da responsabilità il prestatore di servizi di pagamento essendo tale servizio opzionale e comunque aggiuntivo rispetto al dovere di adottare misure idonee atte a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente.


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