Esdebitazione del debitore incapiente: inaccessibile se il reddito dell'anno precedente supera i parametri
Pubblicato il 16/11/21 09:24 [Doc.9880]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Alessandro Carlandrea Valerio.

Non è ammissibile l'esdebitazione del debitore incapiente quando l'ammontare dei redditi risultanti dalle dichiarazioni dell'anno precedente quello di deposito dell'istanza eccede il limite quantitativo previsto dalla legge e pari all'ammontare della pensione sociale aumentata della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l'ISEE in base al numero di componenti del nucleo famigliare.

L'eccesso di reddito rispetto a tale soglia, da valutare al momento dell'ammissione al beneficio, ha una valenza oggettiva ostativa, a nulla rilevando che tale importo non consenta il pagamento neppure del 10% dei debiti dell'istante.

Il debitore il cui reddito ecceda il limite quantitativo previsto dalla legge e pari all'ammontare della pensione sociale aumentata della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l'ISEE in base al numero di componenti del nucleo famigliare la cui domanda di esdebitazione sia stata respinta per tale motivo può chiedere la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della l. 3 2012.


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