Credito tributario o previdenziale: non occorre la notifica dell'avviso di accertamento o di quello di addebito
Pubblicato il 15/11/21 17:09 [Doc.9881]
di Corte di giustizia dell'Unione europea - UE


Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo". (Cass., Sez. un., 11 novembre 2021 n. 33408, est. Perrino)


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