Azione di ripetizione dell'addizionale sulla accisa applicata ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica ex art. 6 comma 2 D.L. 511/1988
Pubblicato il 24/11/21 00:00 [Doc.9897]
di Redazione IL CASO.it


Azione di ripetizione dell'addizionale sulla accisa applicata ai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica ex art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 esercitata dall'acquirente/cliente finale nei confronti del fornitore avanti all'AGO - Accertamento incidentale da parte del giudice civile in ordine alla illegittimità dell'imposta per contrarietà al diritto unionale - Violazione del diritto eurounitario, non avendo tali imposte indirette una finalità specifica diversa da una generica finalità di bilancio, finalità richiesta quale presupposto del relativo potere impositivo dal diritto unionale, come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17 - Natura indebita dell'imposta e conseguente diritto dell'acquirente finale di ripetere dal fornitore l'importo relativo corrisposto.

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N. R.G. 453/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica
nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. XXX/2021 R.G., promosso da:
XXX
RICORRENTE
contro:
YYY
RESISTENTE
ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.
Premesso che:
con ricorso depositato il 15.02.2021 XXX. ha convenuto in giudizio YYY (di seguito solo YYY), con cui aveva in essere un contratto di fornitura di energia elettrica nel periodo compreso tra l'1.01.2010 e il 31.12.2011, chiedendo la condanna della convenuta a rimborsarle, ex art. 2033 c.c., la somma di € 8.689,90, indebitamente percepita nello stesso periodo a titolo di pagamento di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, previe "le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il disposto della Direttiva Comunitaria n. 2008/118/CE" e sul presupposto quindi della disapplicazione dell'"art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007, per contrasto con l'art. 1, § 2, della Direttiva n. 2008/118/CE", in conformità a numerose pronunce della Suprema Corte in merito.
YYY ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente, contestandone la fondatezza sulla base dei seguenti motivi: a) per essere erroneo l'assunto della ricorrente secondo il quale l'addizionale provinciale costituirebbe una "altra imposta indiretta" che, ai sensi dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, i singoli Stati Membri potrebbero introdurre in relazione ai prodotti energetici ed alla elettricità solo per "finalità specifiche" e che, secondo le tesi della ricorrente, difetterebbero in relazione a tale imposta, non essendo l'addizionale un'imposta autonoma, ma bensì un inasprimento o una "quota -parte" del tributo base; b) per il principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE e conseguentemente per l'impossibilità, per il cliente finale, di invocare nei confronti del fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno; c) per essersi la convenuta limitata ad applicare le norme cogenti, in vigore all'epoca dei fatti in contestazione, in tema di accisa addizionale, comportamento che non può essere posto in discussione.
Chiedendone autorizzazione alla chiamata in causa, la resistente ha avanzato altresì in via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di soccombenza, domanda di condanna della Presidenza del Consiglio a manlevarla, risarcirla e comunque a tenerla indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole per i fatti dedotti in lite, con condanna, in particolare, della terza chiamata al pagamento degli eventuali interessi che YYY dovesse essere condannata a corrispondere alla ricorrente e al rimborso delle spese di lite, sia quanto alle spese eventualmente liquidate in favore di XXX, che alle spese sostenute dalla stessa resistente, essendo quest'ultima ingiustificatamente obbligata a sostenere i costi di una non evitabile difesa giudiziale in ragione del meccanismo previsto dall'art. 14, comma 4 del T.U.A.
Con decreto 18.05.2021 è stata rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, non sussistendo nel caso i presupposti di cui all'art. 702 bis c. 5 c.p.c., per i motivi ivi indicati e che qui devono ritenersi integralmente richiamati (con particolare riguardo, oltre all'assenza di un rapporto di garanzia derivante dalle norme invocate, al difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto al rapporto tributario fra fornitore e Stato, e dovendo altresì rilevarsi che avanti al giudice tributario possono essere fatti valere, oltre all'azione di ripetizione da parte del soggetto obbligato, anche i cosiddetti "diritti patrimoniali consequenziali" - v. Cass. SS.UU. n. 14274/2002 - diritti che la resistente potrà quindi far valere nella sede competente).
Ciò premesso rileva quanto segue:
le domande avanzate da parte ricorrente risultano fondate e devono essere accolte.
Nell'esaminare nel merito dette domande, e le contestazioni di parte resistente, non può non sottolinearsi la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la fattispecie dedotta in lite, che è pertanto necessario ripercorrere.
a) Normativa applicabile e giurisprudenza
L'addizionale che parte ricorrente assume di aver pagato indebitamente è l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (c.d. Testo Unico Accise, di seguito TUA, che ha riorganizzato la materia), nella misura di € 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese, istituita dall'art.6, comma 1 lett. c), D.L. n. 511/1988 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 20/1989), modificato dal D. Lgs. n.26/2007.
I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 53 c. 1 lett. a) TUA sono i "soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali", definiti "venditori", unici soggetti passivi del rapporto tributario, ai quali è riconosciuta tuttavia la facoltà, ex art. 56 TUA, di traslare tale onere economico, mediante l'esercizio del c.d. diritto di rivalsa, sul consumatore finale (come, pacificamente, è avvenuto nel caso in esame).
Come noto, in ambito UE i singoli Stati membri hanno competenza esclusiva per quanto riguarda i livelli dell'imposizione diretta; all'Unione Europea è invece attribuita espressamente dal Trattato una competenza di armonizzazione delle imposte indirette (articolo 113 TFUE ex art. 93 TCE: "Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza"), che si è tradotta nell'adozione di numerose direttive, a partire dalla fine degli anni '60, che hanno riguardato l'IVA, le accise e altre imposte indirette.
In particolare, per quanto qui rileva, la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (e che ha abrogato la precedente direttiva 92/12/CEE in materia) ha prescritto, all'art. 1 par. 2 che "gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni" (peraltro in conformità a quanto già statuito dall'art.3 par.2 dell'abrogata direttiva n. 92/12/CEE, con cui era stato previsto che: "I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta").
In attuazione della predetta direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita entro l'1.01.2010, il legislatore italiano ha emanato il D. Lgs. n. 48/2010, che tuttavia non ha introdotto alcuna modifica a quanto previsto dall'art.6, comma D.L. n. 511/1988, come modificato dal D. Lgs. n. 26/2007; l'addizionale in questione è stata quindi abrogata solo a decorrere dall'anno 2012, dopo l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il D. Lgs 23/2011 nelle Regioni a statuto ordinario; successivamente, l'art. 4, comma 10 del D.L. n.16/2012 (convertito legge n.44/2012) ha abrogato, con decorrenza dal 1/4/2012, l'intero art. 6 D.L.n.511/1988 citato "al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE".
La difesa di parte resistente, secondo la quale l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica non integra "altra imposta indiretta" ai sensi dell'art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, ma rappresenta "una quota-parte" o un inasprimento del tributo base, è quindi infondata e smentita dallo stesso intervento legislativo che ne ha disposto l'abrogazione, oltre che dalle numerose pronunce in merito della Suprema Corte, di cui si dirà.
Sull'interpretazione dell'art.1 par. 2 direttiva 2008/118/CE la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) con sentenza 5 marzo 2015 in causa n.C-553/13, premesso che la giurisprudenza della CGUE formatasi sull'art. 3 par.2 della abrogata direttiva n. 92/12/CEE rimane applicabile alla norma in esame, ha precisato, quanto alla prima delle due condizioni richieste per la legittimità di imposizioni indirette ulteriori oltre alle accise, ossia la finalità specifica, che detta finalità "non può essere dimostrata dalla sola destinazione del gettito dell'imposta di cui trattasi al finanziamento di spese generali incombenti all'ente pubblico in un dato settore. In caso contrario infatti, detta asserita finalità specifica non potrebbe essere distinta da una finalità puramente di bilancio. Affinché la destinazione predeterminata del gettito di un'imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una finalità specifica ai sensi della medesima disposizione, è necessario che l'imposta in questione miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, e quindi che sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la predetta finalità specifica."
Ha quindi ritenuto che non perseguisse la necessaria finalità specifica un'imposta estone sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, il cui gettito era destinato a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituiva tale imposta, dato che l'ente aveva l'obbligo di eseguire e finanziare tale attività, utilizzando a tal fine il gettito di qualunque imposta.
Con successiva sentenza 25/7/2018 in causa C-103/17, pronunciandosi sull'interpretazione della corrispondente norma di cui all'art. 3 par.2 della abrogata direttiva n. 92/12/CEE, applicabile ratione temporis, la CGUE ha ribadito gli stessi principi, affermando che non è sufficiente l'assegnazione predeterminata del gettito dell'imposta "rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio". Nel caso ha quindi ritenuto che l'imposta francese sull'energia elettrica sottoposta al suo esame perseguisse la finalità ambientale invocata solamente per una parte, ossia quella destinata a finanziare i costi supplementari derivanti ai fornitori dall'obbligo ad essi imposto di acquistare energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
Nella stessa sentenza, pronunciandosi su ulteriore questione posta dal giudice francese di rinvio, la Corte di Giustizia ha altresì statuito come "Da costante giurisprudenza risulta che il diritto di ottenere il rimborso delle somme riscosse da uno Stato membro in violazione di norme del diritto dell'Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti agli amministrati dalle disposizioni del diritto dell'Unione, nell'interpretazione loro data dalla Corte. Gli Stati membri sono quindi tenuti, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione (sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, EU:C:2012:478, punto 24 e giurisprudenza ivi citata)".
Sulla stessa materia sono intervenute, a partire dal 2019, numerose pronunce della Corte di Cassazione, con le quali la Suprema Corte, rilevato in primo luogo che "Dalla ricostruzione normativa più sopra effettuata si evince, con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (periodo giugno 2010 - dicembre 2011), che: a) le stesse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n. 92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate" e che quindi "l'addizionale all'accisa rientra comunque nel novero delle "altre imposizioni indirette" previste dalla Direttiva Comunitaria 2008/118/CE, la cui ammissibilità è condizionata alla presenza delle "finalità specifiche", condizione, quest'ultima, non rispettata (v. Cass. Civ. sez. trib.n. 27101/19 e Cass. Civ. sez. trib. n. 10691/2020); sulla base delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia sopra riportate, la Suprema Corte ha quindi affermato che "va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 28 ottobre 1988 n. 511, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 1989 n. 20, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27101). Tanto in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2016, n. 16923; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27822). II che comporta che le imposte addizionali per cui vi è controversia non siano dovute." (così da ultimo Cass. Civ. sez. trib. n. 8399/21, conforme a Cass. Civ., sez. trib., n. 15198/2019, Cass. Civ. sez. trib. n. 27101/19; Cass. Civ. sez. trib., n. 22343/20; Cass. Civ. sez. trib. n. 16142/20; Cass. Civ. sez. trib., n. 10691/20, secondo cui "indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE", "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17").
Tutte le pronunce citate sono state emesse nell'ambito di controversie promosse avanti al giudice tributario da utenti finali, su cui le imposte erano state traslate dai fornitori, nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in cui la questione della legittimazione dell'utente ad agire per il rimborso dell'onere dell'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria non era stata sollevata o, nei casi in cui lo è stata, era già coperta da giudicato e pertanto dichiarata inammissibile (Cass. Civ. n. 16142/2020 e n. 22343/2020).
In altrettanto numerose pronunce conformi la Corte di Cassazione, in controversie analoghe in cui l'eccezione era stata invece proposta e costituiva motivo di ricorso, ha concluso affermando il difetto di legittimazione in capo ai consumatori finali ad agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria per la restituzione dell'importo pagato al fornitore, a titolo di rivalsa sulle addizionali provinciali sulle accise, specificando che: "dette imposte (le imposte addizionali ex art. 6, comma 3, del d.l. 28 novembre 1988, n. 511, n.d.r.) sono dovute, dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 T.U.A. (società fornitrici), al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e che «le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica». In buona sostanza, l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, di guisa che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto; quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico; ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, essendo ad esso estraneo l'utente consumatore. Come è stato efficacemente rilevato, «í due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, si pongono quindi su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico» (cfr. Sez. 5, n. 9567/2013 cit., ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). 4.8. È stato ancora precisato, sia pure con riferimento all'IVA di rivalsa (Sez. 5, 27 settembre 2018, n. 23288), che dal compimento dell'operazione imponibile scaturiscono tre rapporti (cfr. Sez. U, 20 luglio 2017, n. 26437): il primo, tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell'imposta; il secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; il terzo, tra l'amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa. Si tratta di rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro e soltanto il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Sez. 5, 6 luglio 2011, n. 14933; Sez. 5, 26 agosto 2015, n. 17169). Al riguardo, la Corte di Giustizia ha ripetutamente sottolineato (tra le tante, CGUE, 27 aprile 2017, in causa C-564/15, Farkas) che, in mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE, 15 marzo 2007, in causa C35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37). Peraltro, un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività, consentendo all'acquirente, gravato dell'imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (CGUE, 15 marzo 2007, in causa C-35/05, cit., punti 38-39 e giurisprudenza ivi citata). 4.9. È, dunque, compito degli Stati membri prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l'imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività. Sicché soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore: CGUE, 27 aprile 2017, in causa C564/15, cit.; conf. CGUE, 31 maggio 2018, in cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66). Il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un'azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica (si v., in tema di IVA, CGUE, 15 dicembre 2011, in causa C427/10, Banca Popolare Antoniana Veneta, punto 42; in tema di accise, CGUE, 20 ottobre 2011, in causa C-94/10, Danfoss) ed eccezionalmente una azione diretta nei confronti dell'erario, ove venga dedotta in relazione all'azione nei confronti del fornitore la violazione del principio di effettività. Diversamente da quanto sostiene la contribuente, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà del rimborso, di cui al precedente punto 4.9, non sono di per sé ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell'imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale. Esse rilevano, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso da parte del suddetto soggetto passivo (si v. CGUE, 21 marzo 2018, in causa C-533/16, Volkswagen AG, relativa a un caso in cui il termine di decadenza previsto per il rimborso era scaduto, sempre per il soggetto passivo, prima della presentazione della relativa domanda) oppure quando l'insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso impossibile o eccessivamente difficile (si v., in particolare, CGUE, 11 aprile 2019, in causa C-691/17, PORR Építési Kft., punto 42, nonché CGUE, 27 aprile 2017, in causa C-564/15, cit.)… (omissis)…(omissis)… In questo contesto, (la consumatrice finale) non ha allegato, né tantomeno provato che il proprio fornitore, soggetto passivo legittimato a richiedere il rimborso, non abbia avuto la possibilità di chiedere il rimborso e nemmeno che non abbia proposto la relativa domanda e, quindi, non ha provato, come suo onere specifico, i presupposti della propria legittimazione straordinaria (cfr. Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951; Sez. 3, 27 giugno 2018, n. 16904). E' appena il caso di rilevare che il consumatore si trova in una posizione di vantaggio, poiché può fruire di un termine di prescrizione ordinario per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato al soggetto passivo per il rimborso. 4.12. Alla luce di tali premesse, questa Corte ritiene che, nonostante la formulazione ellittica dell'art. 14, comma 2, T.U.A. («l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata»), non contenente alcuna indicazione specifica dei soggetti legittimati, la disposizione non possa ritenersi applicabile a tutti coloro che dimostrino di avere indebitamente pagato l'imposta poiché ciò, da un lato, si pone in contrasto con la separazione tra il rapporto di imposta (corrente tra erario e fornitore) e il rapporto di rivalsa (corrente tra fornitore e consumatore) e, dall'altro, lo stesso art. 14, comma 2, T.U.A., ratione temporis applicabile, prevede implicitamente la possibilità per il consumatore di far valere l'illegittima traslazione del tributo nei confronti del fornitore. La disposizione prevede infatti che, una volta esercitata vittoriosamente da parte del consumatore finale l'azione di rimborso nei confronti del fornitore, è quest'ultimo ad avere novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per far valere il diritto al rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, attribuendosi, quindi, espressamente l'azione di rimborso al fornitore che abbia traslato l'imposta sul consumatore all'esito dell'azione da questi vittoriosamente esercitata nei suoi confronti. Né può considerarsi dirimente il fatto che la traslazione dell'imposta dal fornitore al consumatore sterilizzerebbe le richieste di rimborso da parte del fornitore, in quanto la prova della traslazione rientra nell'onere, gravante sull'amministrazione finanziaria (per effetto di Corte cost., 9 luglio 2002, n. 332), di evitare un ingiustificato arricchimento in favore del fornitore (Sez. 5, 1° ottobre 2015, n. 19618; Sez. 5, 16 maggio 2007, n. 11224; Sez. 5, 24 maggio 2005, n. 10939); tanto che l'art. 14, comma 2, T.U.A. considera l'azione di rimborso, in questo caso, come un posterius della vittoriosa azione proposta nei confronti del fornitore dal consumatore definitivamente inciso dal peso economico dell'imposta. Tale orientamento non è nemmeno in contrastato con le pronunce che hanno affermato la giurisdizione tributaria, ma senza entrare nel merito della questione della legittimazione del consumatore finale, in materia di azione di rimborso proposta dal consumatore finale nei confronti dell'erario (Sez. U, n. 33687/2018 cit.; Sez. U., n. 6589/2009 cit.). 4.13. Può quindi affermarsi, con specifico riferimento alla materia delle accise e delle addizionali, che: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'amministrazione doganale è unicamente il fornitore; 2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale; 3) i rapporti tra fornitore e amministrazione doganale e tra fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro; 4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte; 5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza; 6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)" (così Cass. Civ. sez. trib. n. 21772/20, conforme, ex multis, a Cass. Civ. sez. trib. n. 14200/19, Cass. Civ. sez. trib. n. 27099/19, Cass. Civ. sez. trib. n. 29580/19, Cass. Civ. sez. trib. n. 22455/20 e, da ultimo, Cass. Civ. sez. trib. n. 15317/21 e Cass. Civ. sez. trib. n. 17477/21).
L'art. 14 TUA ("Rimborsi dell'accisa"), come modificato dal D.Lgs.n.48/2010 (con cui, va qui ricordato, è stata recepita la direttiva 2008/118/CE) recita testualmente: "1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. 3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta. 4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. 5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso."
Da tale contesto normativo e giurisprudenziale si è sviluppato, avanti la giurisdizione ordinaria, un ampio contenzioso, in cui i clienti finali hanno esercitato nei confronti dei rispettivi fornitori (come nel caso in esame) azione di ripetizione di indebito, al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., di quanto indebitamente versato in epoca in cui la normativa interna, in contrasto con il diritto unionale, prevedeva detta addizionale (e quindi per il periodo 2010-2011), azione fondata sulla disapplicazione, da parte del giudice ordinario, della normativa interna contrastante, al fine di ritenere illegittima la rivalsa a suo tempo esercitata dal fornitore sul cliente, sulla base della sopra richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a propria volta fondata sull'interpretazione della normativa eurounitaria data dalla Corte di Giustizia.
Nella giurisprudenza di merito sono emersi due orientamenti: il primo (cui ha aderito anche questo Tribunale, v. ord. 25/02/2021 est. Dott. Bertola, richiamata da parte ricorrente), che ha accolto la domanda di ripetizione dell'utente finale sulla base della invocata disapplicazione della normativa interna contrastante con il diritto unionale, richiamando le pronunce della Suprema Corte che hanno affermato tale principio; il secondo, che ha rigettato la domanda per insussistenza dei presupposti in forza dei quali al giudice nazionale sarebbe consentito effettuare detta disapplicazione.
In particolare, con articolata motivazione (che riporta l'orientamento della Suprema Corte in ordine alla distinzione fra il rapporto privatistico che intercorre fra utente finale e fornitore/produttore e il rapporto tributario che intercorre solo fra fornitore e amministrazione finanziaria, e un excursus sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia in ordine agli effetti delle direttive nell'ordinamento degli Stati membri), il Tribunale di Torino (ord. 20.04.2021 est. Di Capua, prodotta da parte resistente) ha rigettato la domanda dell'utente finale sulla base del principio che una direttiva non recepita non può essere fatta valere in una controversia fra privati ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale direttiva (quale la fattispecie esaminata) - c.d. esclusione di effetti diretti orizzontali delle direttive - sottolineando come le pronunce della Suprema Corte, che avevano invece affermato la necessità di disapplicazione della normativa in questione, erano state tutte emesse in controversie che vedevano contrapposti l'utente finale e l'Amministrazione finanziaria, in cui venivano invece in rilievo i c.d. effetti diretti verticali delle direttive, ossia la possibilità, riconosciuta ai privati, di far valere contro lo Stato membro gli obblighi che la direttiva pone in capo allo Stato stesso, quando sia scaduto il termine per il recepimento della direttiva ed essa non sia stata recepita o non sia stata recepita correttamente dallo Stato membro.
In detta pronuncia il Tribunale di Torino ha rilevato come la conclusione raggiunta (impossibilità per il giudice di disapplicare la normativa nazionale per contrasto con direttiva UE nella controversia fra singoli privati e conseguente legittimità della rivalsa operata dal fornitore sull'utente finale sulla base della normativa interna) non lascerebbe l'utente finale privo di ogni tutela, in quanto, in mancanza di altri rimedi "può operare quello residuale della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione Europea, semprechè ricorrano le condizioni precisate dalla Corte di giustizia". (in senso conforme anche Trib. Milano 10.06.2021 est. Attardo, Trib. Roma 17.07.2021, est. Centofanti, Trib. Firenze 15.09.2021 est. Carloni).
Ritiene questo Giudice che tale ultimo orientamento non sia condivisibile, aderendo all'opposta interpretazione, che richiede tuttavia, come sottolineato nelle più recenti pronunce (fra le quali, da ultimo, anche Trib. Mantova, 29.09.2021, est. Arrigoni) ulteriori considerazioni.
b) La presente controversia
Nella fattispecie quale quella in esame il mero richiamo al principio secondo il quale in una controversia tra privati, la contrarietà del diritto interno a quello dell'Unione non può condurre alla disapplicazione del primo, ove la contrarietà discenda da una direttiva (irrilevante se self executing o meno), che di per sè non può creare obblighi a carico di un singolo, fatto valere da parte convenuta, non può ritenersi motivo esaustivo e sufficiente per disattendere la domanda di parte ricorrente, prescindendo dall'ulteriore disciplina normativa specifica della materia e dagli ulteriori principi del diritto unionale applicabili.
La controversia non ha ad oggetto diritti/obblighi delle parti o clausole attinenti al rapporto eminentemente privatistico fra le stesse (il contratto di fornitura di energia elettrica), in cui ovviamente non potrebbe che operare il consolidato principio sopra richiamato, che trova il suo fondamento nell'art 288 TFUE, ma l'allegata natura indebita del pagamento effettuato dall'utente finale al fornitore di importi corrisposti a titolo di imposta indiretta, quale l'addizionale provinciale sulle accise, per effetto del c.d. diritto di rivalsa esercitato dal fornitore (previsto dall'art. 56 TUA), unico soggetto obbligato a corrispondere detto tributo all'Amministrazione finanziaria dello Stato, natura indebita fondata sul necessario presupposto, a monte, della illegittimità di detta imposizione tributaria.
Se quindi anche l'esercizio del diritto di rivalsa si inserisce nel rapporto contrattuale privatistico fra fornitore e utente finale, la causa giustificatrice di tale addebito non può che essere la esistenza in capo al fornitore del corrispondente obbligo tributario.
Dal complessivo quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato derivano i seguenti corollari: in materia di imposte indirette è attribuito all'Unione Europea compito e potere di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, al fine assicurare "l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza", potere che viene esercitato mediante l'emanazione di direttive, cui i singoli Stati membri hanno l'obbligo di adeguarsi; il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la diposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro o degli organi della sua amministrazione; in materia di accise la direttiva 2008/118/CE prevede all'art. 9 par. 2 che "L'accisa viene applicata e riscossa e, se del caso, è oggetto di rimborso o sgravio secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro"; l'art. 14 TUA, come modificato dal d.lgs .n.48/2010 che ha dato attuazione alla direttiva, stabilisce che "l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata", fissando un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione restitutoria da parte del soggetto obbligato nei confronti dell'amministrazione finanziaria, con la deroga prevista dal c.4, ai sensi del quale "Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme"; secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte la norma deve interpretarsi nel senso che il diritto al rimborso di un'accisa "indebitamente pagata" spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento; b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza; nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può infatti esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
Tale interpretazione poggia, oltre che sul dato normativo (che solo implicitamente prevede il diritto del consumatore di agire nei confronti del fornitore esercitando l'azione di ripetizione di indebito) sui principi espressi dalla Corte di Giustizia in materia di rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto unionale..
In particolare va qui ricordata la sentenza 20.10.2011 emessa dalla CGUE nella causa C-94/1022, Danfoss e Sauer-Danfoss, con cui, pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottoposta dal giudice danese, se uno Stato membro possa opporsi ad una domanda di rimborso presentata da un operatore sul quale è stato ripercosso l'importo dell'imposta indebitamente riscossa, deducendo che quest'ultimo non era il soggetto tenuto a corrisponderla e che non ha pertanto versato tale importo all'amministrazione finanziaria, ha precisato che: "Per risolvere siffatta questione, occorre innanzitutto ricordare che il diritto di ottenere il rimborso dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione (v. sentenze 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 12; causa C-264/08, Direct Parcel Distribution Belgium, Racc. pag. I-731, punto 45, nonché 6 settembre 2011, causa C-398/09, Lady & Kid e a., Racc. pag. I-7375, punto 17). 21 Tuttavia, in deroga al principio del rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, la ripetizione di tributi indebitamente percepiti può essere negata unicamente nell'ipotesi in cui essa comporterebbe un arricchimento senza causa degli aventi diritto, vale a dire quando sia appurato che la persona tenuta al loro pagamento li ha di fatto riversati direttamente sull'acquirente (v., in tal senso, sentenza Lady & Kid e a., cit., punti 18 e 20). 22. In effetti, in tale situazione, l'onere del tributo indebitamente percepito non è stato sopportato dal soggetto passivo, bensì dall'acquirente, sul quale l'onere è stato traslato. Pertanto, il rimborso al soggetto passivo dell'importo del tributo che questi ha già riversato sull'acquirente equivarrebbe, per lui, a un doppio introito qualificabile come arricchimento senza causa, mentre non sarebbe posto rimedio alle conseguenze che derivano all'acquirente dall'illegittimità del tributo (sentenze 14 gennaio 1997, cause riunite da C-192/95 a C-218/95, Comateb e a., Racc. pag. I-165, punto 22, e Lady & Kid e a., cit., punto 19). 23 Risulta con evidenza che il diritto alla ripetizione dell'indebito è inteso a rimediare alle conseguenze dell'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che ha indebitamente gravato l'operatore che, in definitiva, lo ha effettivamente sopportato. 24 Ciò precisato, occorre altresì rammentare che, conformemente a costante giurisprudenza, in mancanza di disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività (v. sentenze 6 ottobre 2005, causa C-291/03, MyTravel, Racc. pag. I-8477, punto 17, e 15 marzo 2007, causa C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, Racc. pag. I-2425, punto 37). 25 A questo proposito, considerata la finalità del diritto alla ripetizione dell'indebito quale richiamata al punto 23 della presente sentenza, il rispetto del principio di effettività impone che le condizioni per l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito siano stabilite dagli Stati membri in base al principio dell'autonomia processuale, cosicché l'onere economico dell'imposta indebitamente riscossa possa essere neutralizzato.26 In siffatta ottica è già stato dichiarato che, se l'acquirente finale, in forza del diritto interno, è in grado di ottenere il rimborso, da parte del soggetto passivo, dell'importo del tributo riversatogli, tale soggetto passivo, a sua volta, deve essere in grado di ottenere dalle autorità nazionali il rimborso di detto importo (v. sentenza Comateb e a., cit., punto 24). Analogamente, un sistema giuridico nazionale che consente al prestatore il quale abbia versato erroneamente l'IVA alle autorità tributarie di chiederne il rimborso e al destinatario dei servizi di esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo rispetta il principio di effettività, dal momento che consente a detto prestatore gravato dell'imposta erroneamente fatturata di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (v. sentenza Reemtsma Cigarettenfabriken, cit., punto 39). 27 Ne discende che uno Stato membro può, in via di principio, opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo. 28 Tuttavia, se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza di quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessari (v. sentenza Reemtsma Cigarettenfabriken, cit., punto 41). 29 Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa, formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e il rimborso dell'imposta indebitamente riscossa da parte di quest'ultimo non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile."
La Suprema Corte, nel ribadire, in tutte le pronunce con cui è stata negata la legittimazione in capo al consumatore finale ad agire nei confronti dell'amministrazione finanziaria per la restituzione dell'importo pagato al fornitore, a titolo di rivalsa sulle addizionali provinciali sulle accise, che il primo può invece esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, non si è mai pronunciata, pur avendone avuto l'occasione, su come, avanti al giudice ordinario, possa essere fatto valere tale indebito, ossia se a tal fine possa essere fatta valere l'illegittimità del tributo per contrarietà alla direttiva che nel diritto unionale regola la materia, essendosi limitata ad affermare che la prospettazione dei consumatori finali, secondo la quale nel giudizio civilistico fra privati non poteva essere invocata la disapplicazione, per tale motivo, della norma interna, non integrava i presupposti dell'impossibilità o eccessiva difficoltà del rimborso - comportante la legittimazione straordinaria ad agire direttamente nei confronti dello Stato - essendo tale impossibilità o eccesiva difficoltà correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale.
Risulta peraltro evidente che affermare, da un lato, che in materia di rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, l'utente/consumatore sul quale il fornitore ha riversato l'imposta indebita possa (e anzi debba) agire in sede civilistica, esercitando contro quest'ultimo azione di ripetizione di indebito (non essendo legittimato, se non in ipotesi straordinarie di impossibilità o eccessiva difficoltà, a ripetere direttamente dallo Stato quanto indebitamente corrisposto) e affermare, dall'altro, che nello stesso giudizio tale indebito non possa essere fatto valere, stante l'impossibilità per il giudice di disapplicare la normativa nazionale per contrasto con direttiva UE nella controversia fra singoli privati, oltre a comportare un'insanabile antinomia, svuoterebbe di qualsiasi contenuto il principio di effettività, che deve essere garantito dall'ordinamento interno.
Se quindi sulla base dei principi generali dettati dalla Corte di Giustizia in materia di rimborso, tradotti nel nostro ordinamento dall'art. 14 TUA, non può esservi dubbio sul fatto che l'accisa debba essere rimborsata quando è stata indebitamente pagata; che costituisca indebito il pagamento di un tributo riscosso da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione; che qualora l'onere del tributo indebitamente percepito non sia stato sopportato dal soggetto passivo, bensì dall'acquirente, sul quale l'onere è stato traslato, quest'ultimo è legittimato ad agire per la ripetizione di indebito in ambito civilistico nei confronti del soggetto obbligato (al fine di "rimediare alle conseguenze dell'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione, neutralizzando l'onere economico che ha indebitamente gravato l'operatore che, in definitiva, lo ha effettivamente sopportato"), con conseguente diritto del soggetto passivo gravato dal rimborso così ottenuto dall'acquirente finale, di ottenere a propria volta dalle autorità nazionali il rimborso di detto importo, deve ritenersi consentito al giudice civile, adito dall'acquirente/utente, sul quale il tributo è stato traslato, mediante l'azione di ripetizione di indebito, di accertare in tale giudizio la illegittimità del tributo, conseguendo unicamente da tale illegittimità la natura indebita del pagamento effettuato dal primo in favore del soggetto obbligato, in forza del c.d. diritto di rivalsa.
Tale accertamento (come già rilevato, v. ord. Trib. Mantova 28.09.2021 est. Arrigoni), avendo ad oggetto il potere impositivo dello Stato e quindi il rapporto tributario fra lo Stato e il soggetto obbligato, non può che avere qui natura incidentale, come peraltro già statuito dalla Suprema Corte in materia del tutto analoga, avendo stabilito in tema di IVA che "La controversia con la quale un contribuente contesta la debenza dell'IVA su TIA richiesta dal concessionario della riscossione dei tributi locali, con oggetto quindi la legittimità del diritto di rivalsa, spetta alla giurisdizione ordinaria in quanto soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (quindi il concessionario) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione bensì un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata" (Cass. Civ. n. 25519/2020, conforme a Cass. Civ. SS.UU. n. 2064/11 e n. 2775 del 08/02/2007).
Poiché nel caso la valutazione demandata al giudice ordinario attiene alla contrarietà della norma interna impositiva al diritto unionale e, sulla base del corretto principio di c.d. esclusione di effetti diretti orizzontali delle direttive nelle controversie fra privati, la stessa non può fondarsi sulla diretta disapplicazione da parte del giudice civile della norma interna contraria a direttiva UE, occorre verificare se nel caso concreto la natura indebita del tributo possa o meno essere accertata sulla base di altre fonti cogenti del diritto unionale.
A tale quesito ha già dato risposta la Suprema Corte, affermando che "va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 28 ottobre 1988 n. 511, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 1989 n. 20, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2019, n. 15198; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27101). Tanto in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto eurounitario fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2016, n. 16923; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27822)" e che "indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE", "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17" (v. sentenze già citate).
Se quindi nel rapporto tributario deve affermarsi l'illegittimità delle addizionali provinciali sull'accisa dell'energia elettrica - imposte indirette autonome - non avendo tali imposte indirette una finalità specifica diversa da una generica finalità di bilancio, finalità richiesta quale presupposto del relativo potere impositivo dal diritto unionale, come interpretato dalla Corte di Giustizia, che ha affermato un principio generale in materia, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, da qualsiasi giudice di ogni ordine e grado, deve conseguentemente affermarsi la natura indebita del pagamento di tale tributo da parte dell'acquirente finale, ex art. 2033 c.c.
La domanda di ripetizione dell'importo corrisposto a tale titolo a parte resistente, soggetto passivo obbligato, pari ad € 8.689,90 (non contestato da YYY e risultante dalle fatture prodotte) deve quindi essere accolta, essendo totalmente infondata l'ulteriore contestazione della resistente relativa al fatto che la stessa abbia applicato norme in vigore all'epoca dei fatti in contestazione, prescindendo la sussistenza dell'indebito oggettivo da un comportamento colposo o illecito dell'accipiens, essendo sufficiente l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima causa solvendi.
Tale ultimo aspetto rileva unicamente quanto agli interessi dovuti, che decorrono, ex art. 2033 c.c., dalla data "del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
Nel caso, considerato che al momento del pagamento l'addizionale era prevista da una disposizione di legge e che non era ancora intervenuta alcuna pronuncia (né della CGUE né di Cassazione) in ordine alla disapplicazione della norma impositiva, deve ritenersi che detto pagamento sia stato ricevuto in buona fede dalla resistente (non essendo stata peraltro la mala fede neppure allegata da parte ricorrente) con conseguente obbligo in capo alla stessa quindi di corrispondere, sulla somma capitale dovuta, gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1° c. c.c., dal momento della domanda (ossia dalla messa in mora, pec in data 8.01.2020, doc. 2 parte ricorrente) al saldo.
La complessità della materia e delle questioni oggetto di esame, la novità delle stesse (con riguardo alle controversie fra utente finale/fornitore), il contrasto giurisprudenziale esistente fra i giudici di merito, in assenza di specifiche pronunce della Suprema Corte, unitamente alla circostanza che YYY, ai sensi dell'art. 14 TUA, deve necessariamente resistere nel presente giudizio, potendo a propria volta ripetere dall'amministrazione finanziaria quanto corrisposto all'utente finale solo in caso di azione "esercitata vittoriosamente" dal primo, integrano "gravi ragioni" che giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite rispettivamente sostenute.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, definitivamente pronunciando, così giudica:
dichiara tenuta e condanna parte resistente, per le causali di cui in motivazione, a restituire a parte ricorrente, ex art. 2033 c.c., l'importo di € 8.689,90, oltre ad interessi legali ex art. 1284, 1° c. c.c., con decorrenza dal 8.01.2020 al saldo effettivo;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute.
Si comunichi.
Mantova, 09/11/2021
Il Giudice
dott. Alessandra Venturini


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