Fideiussioni omnibus: onere della prova nella domanda di nullità
Pubblicato il 25/11/21 08:14 [Doc.9908]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Marco Sangiorgio.

In una causa avente ad oggetto la domanda di nullità di fideiussioni omnibus rilasciate successivamente al provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, l'azione non va considerata come follow-on ma va qualificata come stand alone e, di conseguenza, è onere dell'attore allegare e dimostrare in giudizio l'attualità dell'intesa lesiva della concorrenza ossia la perdurante esistenza dell'intesa precedentemente accertata tra le banche anche al momento della sottoscrizione delle garanzie impugnate in giudizio.

Tale onere probatorio, seppur non eliminato, risulta, tuttavia, attenuato in sede antitrust e può essere assolto mediante la formulazione di un'istanza di esibizione documentale dei modelli standard di fideiussione omnibus, da rivolgere nei confronti di un campione sufficiente e rilevante di istituti di credito.


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