In caso di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di condanna non può ritenersi dovuta la somma prevista a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 614-bis cpc
Pubblicato il 25/11/21 10:30 [Doc.9911]
di ineXecutivis, Rivista Telematica dell'Esecuzione Forzata


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Tribunale, Genova, 20 ottobre 2021 - est. Tabacchi


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