Riforma della giustizia civile: cambia l'art. 543 c.p.c.
Pubblicato il 30/11/21 08:49 [Doc.9928]
di Redazione IL CASO.it
Andrea BULGARELLI
Con la legge delega di riforma della giustizia civile cambia (per i procedimenti instaurati dopo 180 giorni dalla entrata in vigore della legge) l'art. 543 cpc:
"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pigno- ramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della pro- cedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata noti- fica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si pro- duce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."
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