Sulla rimessione alle Sezioni Unite della valutazione delle conseguenze giuridiche di una fideiussione bancaria per cui sia contestata la nullità per violazione dell'art. 2 della Legge Antitrust
Pubblicato il 01/12/21 00:00 [Doc.9931]
di Redazione IL CASO.it


di Michele Cardenà
Avvocato

Sulla rimessione alle Sezioni Unite la valutazione delle conseguenze giuridiche di una fideiussione bancaria per cui sia contestata la nullità per violazione dell'art. 2 della Legge Antitrust.

La Procura Generale ha concluoso auspicando l'accoglimento del seguente principio di diritto:

"Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, nella specie per effetto del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, non deriva la nullità (a catena) di tutti i contratti di fideiussione posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, né la nullità (derivata) delle singole clausole sanzionate: i contratti a valle mantengono inalterata la loro validità e possono dare luogo alla specifica azione di risarcimento dei danni da parte dei fideiussori nei confronti degli istituti di credito - previo accertamento incidentale della nullità dell'intesa ed a condizione che sia fornita la prova di un possibile danno derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che il fideiussore non avrebbe accettato in mancanza della intesa".


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