Violenza donne, Cartabia: "Con ddl rafforzate prevenzione e protezione"
Pubblicato il 06/12/21 00:00 [Doc.9959]
di giustizia newsonline - Quotidiano del Ministero della giustizia


Ecco una sintesi del disegno di legge:

Un disegno di legge, con una pluralità di interventi e due obiettivi soprattutto: aumentare la prevenzione e la protezione delle donne.

Si interviene ai primi segnali di allarme, in caso di violazioni del divieto di avvicinamento. Si introduce - tra l'altro - una nuova ipotesi di fermo, in caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità della vittima.

Sintesi degli articoli:

-Si amplia l'istituto già sperimentato dell'ammonimento del Questore, estendendolo ad altri reati, che possano essere spia di un'escalation di violenza. Nel caso di violazione dell'ammonimento, cioè di reiterazione delle condotte, i reati procedibili a querela diventano procedibili d'ufficio (ad es. percosse, lesioni e violenza sessuale non aggravata) ed è previsto un aumento di pena fino ad 1/3.

-Si amplia la possibilità di applicare le misure di prevenzione, previste dal codice antimafia - quali sorveglianza speciale, obbligo e divieto di soggiorno - anche ad altri reati contemplati dal Codice Rosso (tipo tentato omicidio, violenza sessuale, deformazione permanente del viso).

-Si potenzia l'uso del braccialetto elettronico, sia per arresti domiciliari sia in caso di divieti di avvicinamento od obbligo di allontanamento dalla casa familiare: chi non acconsente alla sua applicazione, subisce una misura cautelare più grave. In caso di manomissione del dispositivo, è prevista la custodia cautelare in carcere.

-Si introduce un nuovo istituto: il fermo da parte del pm o, in caso di urgenza, della polizia giudiziaria, della persona gravemente indiziata di delitti compresi nel Codice Rosso, in caso di grave e imminente pericolo per la vita o l'incolumità della vittima.

-Si rafforza quanto già previsto nella legge delega per la riforma del processo penale, ossia l'arresto obbligatorio in flagranza per chi viola il divieto di avvicinamento alla vittima. Si introduce cioè la possibilità di applicare, anche in tal caso, misure cautelari coercitive, in modo da prevenire più efficacemente il rischio di condotte violente.

-Anche al di fuori dell'arresto in flagranza di reato, si rafforza lo strumento cautelare, consentendo l'applicazione di misure coercitive (dalla più blanda, dell'obbligo di presentazione alla PG, fino alla custodia cautelare in carcere) per tutti i casi di lesioni, quando ricorrono le aggravanti del Codice rosso (ad es. quando le lesioni si accompagnano ad altri reati di violenza domestica - ad esempio le violenze del coniuge - o ancora reati quali stalking, violenza sessuale, maltrattamento in famiglia ecc…).

-Violare un divieto emesso dal giudice civile sarà come violare quello emesso dal giudice penale (ad es. la violazione del divieto di avvicinamento al coniuge, emesso dal giudice civile in sede di separazione, sarà punito come la violazione dell'analoga misura cautelare emessa nel procedimento penale). In entrambi i casi è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

-Stretta sulle condizioni per la sospensione condizionale della pena. Viene assicurato un rigoroso controllo - attraverso il coinvolgimento degli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna (Giustizia) - sull'effettiva partecipazione dei condannati ai percorsi di recupero. In caso di violazione degli obblighi, sarà subito revocata la sospensione condizionale della pena.
-Già in fase di denuncia, la polizia giudiziaria segnala al Prefetto le situazioni di concreto e rilevante pericolo e potrà essere possibile l'adozione della vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.
In caso di scarcerazione dell'imputato o condannato, saranno avvisate sia le persone offese, sia il Questore e il Prefetto, per valutare eventuali misure di prevenzione e/o protezione della vittima.

In allegati il Disegno di legge


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