Iscrizione d'ipoteca e abuso del diritto
Pubblicato il 07/04/16 17:34 [Doc.996]
di Redazione IL CASO.it


Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, 5 aprile 2016, n. 6533 – Pres. Amendola - Rel. Carluccio

Garanzia patrimoniale – Ipoteca – Strumentalità – Iscrizione su tutti i beni del debitore – Abuso del diritto

La funzione di generale garanzia per il creditore - assolta ex art. 2740 c.c. dall’intero patrimonio, presente e futuro, del debitore - incontra il limite dell’abuso del diritto. Ciò avviene con particolare riferimento al diritto processuale, dove i diritti sono conferiti in ragione della strumentalità del mezzo rispetto al fine del soddisfacimento del diritto sostanziale tutelato.

Ipoteca – Strumentalità – Abuso del diritto – Iscrizione su tutti i beni del debitore

L’art. 2828 c.c. - che consente al creditore di iscrivere ipoteca su qualunque immobile, presente e futuro del debitore - non deve essere inteso come abilitazione a iscrivere ipoteca su tutti gli immobili del debitore; dovendo la strumentalità della garanzia reale rispetto a crediti determinati autorizzare a ipotizzare che, ferma la libertà del creditore di scelta tra quali immobili, il valore degli stessi debba rapportarsi alla cautela riconosciuta.

Ipoteca – Abuso del diritto – Iscrizione su tutti i beni del debitore - Garanzia patrimoniale - Strumentalità

Il creditore che iscrive ipoteca giudiziale su beni del debitore il cui valore ecceda la cautela, discostandosi dai parametri ex artt. 2875 e 2876 c.c., pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito: lo stesso infatti, utilizzando lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, determina un effetto deviato in danno del debitore.

A cura del Prof. Aldo Angelo Dolmetta


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