Rinegoziazione del mutuo per immobile destinato a prima casa, sospensione della procedura esecutiva e valutazione del merito creditizio
Pubblicato il 06/12/21 16:53 [Doc.9960]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima del Prof. Aldo Angelo Dolmetta e del Dott. Antonio Didone, già Presidente della prima sezione civile della Corte di cassazione.

Tribunale Nola, 30 novembre 2021 - Est. Valenti

Il giudice dell'esecuzione - che valuta congrua l'offerta formulata dal debitore ai sensi dell'art. 41 bis d.l. 157/2019, nel testo successivamente modificato ex legge n. 69/2021 (c.d. decreto sostegni) e concernente i «mutui ipotecari per l'acquisto di immobili destinati a prima casa e oggetto procedura esecutiva» - sospende senz'altro la procedura esecutiva, pur se il creditore dichiara di ritenere non congrua l'offerta che gli è stata rivolta.

In tale evenienza, il creditore è comunque tenuto a effettuare la valutazione del merito di credito prescritta dalla legge, all'esito della quale potrà accettare o meno la richiesta di rinegoziazione proveniente dal debitore, dovendo tuttavia motivare l'eventuale rifiuto.

Sull'argomento si veda: Rinegoziazione e valutazione del merito del credito: a proposito dell'art. 40 ter «decreto sostegni», di Aldo Angelo Dolmetta. https://blog.ilcaso.it/news_1416


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