La vendita di un fondo a prezzo di favore è qualificabile come atto di liberalità ed esclude l’operatività della prelazione agraria nei confronti del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante
Pubblicato il 08/04/15 15:27 [Doc.330]

La vendita di un fondo a prezzo di favore è qualificabile come atto di liberalità ed esclude l’operatività della prelazione agraria nei confronti del proprietario coltivatore diretto del