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Il credito per TFR sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e non al momento dell’accantonamento delle quote annuali da parte del datore.
Pubblicato il 30/01/16 08:58 [Doc.885]
Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Tribunale di Pesaro – 27 ottobre 2015 - est. dr. Paganelli Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il credito per TFR del lavoratore deve ritenersi sorto alla data del licenziamento ovvero al mom ...continua

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