Revocatoria rimesse bancarie.
Pubblicato il 08/04/16 09:55 [Doc.1001]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cassazione Sez. Lavoro- sent. n. 6255, deposita il 31 marzo 2016.

La I Sez. della Suprema Corte, con sent. 6042/2016, depositata il 28 marzo, ha precisato che le rimesse su c/c sono revocabili, ex art. 67 L.F., quando il conto, all'atto della rimessa, risulti scoperto, per cui, onde accertare se una rimessa del correntista sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca ed abbia quindi funzione solutoria od invece valga solo a ripristinare la provvista sul c/c, bisogna fare riferimento al criterio del "saldo disponibile", e non già a quello del "saldo contabile" nè tantomeno a quello del "saldo per valuta".
In buona sostanza, secondo i Giudici della Cassazione, vanno distinte le cosiddette "operazioni bilanciate", volte unicamente a creare una disponibilità della provvista in conto, da quelle "solutorie", finalizzate a pagare il debito con la banca creditrice. Ed a tal fine non è corretto il criterio cronologico dei versamenti ma occorre, invece, rapportarsi al "saldo di giornata".

Donato Giovenzana - Legale d'impresa


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