Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia non si applicano le garanzie evidenziate nel “la Grande Stevens”, in quanto non hanno natura penale.
Pubblicato il 11/04/16 10:41 [Doc.1010]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cassazione civile, sez. II, 24/02/2016, n. 3656.

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 144 TUB, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni (omesso controllo di operazioni sospette), non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187 ter TUF per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia).
Ad esse, quindi, non si applicano le conclusioni della Cedu nel caso Grande Stevens, in quanto molto meno afflittive delle sanzioni, sempre amministrative, applicate in tal caso.
In particolare, a proposito della contestata violazione del principio del contraddittorio, ex art. 6 Convenzione europea salvaguardia diritti dell’uomo delle libertà fondamentali, la Suprema Corte ha ribadito quanto già statuito con precedente sentenza (n. 27038/2013), vale a dire che “non vi è la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all'organo, essendo sufficiente che a quest'ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente”.
In merito, poi, alla verifica della sussistenza dei criteri necessari ai fini della connotazione della natura penale di una sanzione (qualificazione giuridica nel diritto nazionale, natura e grado di severità) la Cassazione ha ritenuto che la vicenda in esame (per la quale è prevista solo una sanzione pecuniaria non rilevante) non sia per nulla comparabile con quanto previsto in relazione al caso Grande Stevens.
Per il che, secondo la Cassazione, “non sembra possibile attribuire carattere penale a tali sanzioni; sicché, in considerazione della natura meramente amministrativa delle stesse, non si pone un problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia con le garanzie riservate ai processi “penali” dall'articolo 6 della Convenzione per i diritti dell'uomo”.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


© Riproduzione Riservata