Cassazione n. 8089/2016, depositata il 21 aprile 2016.Alla banca incombe l’obbligo di precisare il rischio di ogni singola linea di gestione del portafoglio clienti.
Pubblicato il 25/04/16 10:01 [Doc.1039]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Secondo la Suprema Corte, con sent. 8089/2016, nei contratti d’intermediazione finanziaria l’assolvimento degli obblighi informativi posto a carico dell’intermediario non può esaurirsi nell’indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto né fondarsi sull’astratta valutazione della possibilità per l’investitore di assumere autonomamente ed aliunde tali informazioni quando non ricorra la qualifica di investitore professionale, avendo invece ad oggetto una condotta positiva diretta specificamente a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità.
Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli, gli obblighi di comportamento normativamente previsti a carico dell’intermediario (art. 36 – 46 Reg. Consob n. 11522/1998) prevedono anche la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale, essendo tale prescrizione vincolante prevista nell’Allegato 3 sub C) del Regolamento, dettato al fine d’indicare le modalità di esecuzione dell’obbligo, sancito nell’art. 42 del Regolamento, di fornire all’investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi alle singole gestioni.
Per gli Ermellini - diversamente da quanto ritenuto dai Giudici d’appello, ad avviso dei quali la precisazione del rischio di ogni linea di gestione non è possibile – detto elemento risulta invece sempre determinabile per il tramite del cosiddetto benchmark.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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