La Cassazione, sent. 8204, dep. il 22/4/2016, cassa con rinvio la Corte d’Appello di Roma in relazione alla decadenza di una sanzione Consob.
Pubblicato il 25/04/16 10:12 [Doc.1040]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Ancora sulla vexata quaestio – a proposito di sanzioni amministrative - della violazione dei termini di contestazione dell’addebito.

Come noto, (Cass. Civ., sez. II, 18/04/2007, n. 9311), in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito valutare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Ed infatti – secondo gli Ermellini, con la recente decisione 8204/2016 - il giudice non può sostituirsi all’autorità amministrativa per l’individuazione della decorrenza del termine di decadenza, atteso che tali valutazioni “si risolvono in giudizi di fatto non sindacabili”, però solo se adeguatamente motivati. Ne consegue che il giudice “a fronte di circostanziate doglianze con cui l'opponente denunci l'ingiustificata dilatazione dei tempi di contestazione, deve specificamente motivare sulle ragioni che lo inducono a giudicare tali tempi ragionevoli e congrui; in sostanza il Giudice di merito deve compiere un'indagine puntuale per determinare il tempo ragionevolmente necessario all'autorità per giungere alla contestazione dell'illecito, specialmente quando i tempi dell’indagine siano stati particolarmente ampi, le violazioni contestate si siano esaurite in un arco cronologico ristretto, la struttura dell’indagine si sia caratterizzata per la presenza di prolungati intervalli di inattività”.
Mentre, invece, nella sentenza di secondo grado, tale specifica motivazione è stata del tutto carente, in quanto i Giudici d’Appello, in relazione al preciso motivo di doglianza, concernente la violazione dei termini di contestazione dell’addebito, proposto dall’incolpato - sanzionato ben due anni dopo un preciso atto istruttorio, ritenuto, come esposto in sede di ricorso, esaustivo sotto il profilo probatorio –, l’avevano sinteticamente rigettato, con la sostanziale motivazione della complessità istruttoria, trascurando, in particolare, "di esaminare le deduzioni dell'opponente in ordine alla sussistenza di due protratti periodi di stasi delle indagini"..
Per il che l’accoglimento del ricorso.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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