Cass. Pen., II sez., sent. n. 17723/2016, dep. il 29 aprile.
Pubblicato il 02/05/16 07:58 [Doc.1058]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Legittimità del sequestro preventivo, disposto ex art. 321, 1^ comma, c.p.p., e della configurabilità, inter alia, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in presenza, a seguito di alienazione simulata d’azienda, di trasferimento della sua sede legale.


La Suprema Corte - adita in sede di ricorso avverso pronunciamento del Tribunale del riesame, concernente un provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., che aveva “colpito” l’intero patrimonio aziendale, quote e beni - dopo aver precisato che detta misura cautelare reale, in quanto emessa ai sensi e per gli effetti di cui al 1^ comma (i.e. quindi determinata dalla necessità d’impedire che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze), non poteva non attingere l’intera compagine sociale, senza distinzione fra patrimonio aziendale e quote partecipative, ha affermato che il reato previsto dall'art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, “è integrato dall'uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi. Tra tali mezzi fraudolenti, vi sono tutte le condotte che riguardano specificamente la possibilità di sottoporre a esecuzione forzata i beni della società. Sotto tale aspetto, lo spostamento di sede, con tutte le conseguenze che esso determina anche in punto di giurisdizione dell'eventuale giudice procedente, costituisce un ostacolo a tale procedura in tutti i casi in cui esso sia giustificato con un trasferimento di proprietà non effettivo”.

Nulla quaestio, poi, a proposito della mancanza di effettivo avvio della procedura di riscossione, in quanto non costituente elemento necessario ai fini della configurabilità dell’ipotesi di reato de qua.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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