ASSEGNI ELETTRONICI - IN G.U. IL REGOLAMENTO BANKIT
Pubblicato il 02/05/16 13:09 [Doc.1061]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Dopo il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 205 del 3 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54/2015, In esito alla consultazione del relativo documento, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2016 è stato pubblicato il Regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016 “Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” (i.e Regolamento della Banca d’Italia recante regole tecniche in materia di presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e di protesto o constatazione equivalente in forma elettronica emanato ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

Esso si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 31, comma 3 della legge assegni ( "l'assegno bancario può essere presentato al pagamento……. in forma sia cartacea che elettronica") con riferimento ai seguenti titoli: assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia.

Tali titoli devono essere denominati in euro, tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana. Sulla base di un accordo tra gli intermediari, e nel rispetto di ogni altra norma applicabile, le disposizioni del Regolamento in esame possono, laddove compatibili, essere applicate anche a titoli in euro tratti, emessi o negoziati al di fuori del territorio della Repubblica italiana.

Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento:

“1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205 gli operatori si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore”.

Donato Giovenzana - Legale d'impresa.


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