La Cassazione conferma: la firma apocrifa dell’assegno non ravvisabile ictu oculi manda esente da responsabilita’ la Banca
Pubblicato il 03/05/16 22:28 [Doc.1064]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. Civ., 1^ Sez., sent. n. 8731, Ud. 25/01/2016, Dep. 3 maggio 2016.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Catania, nei cui confronti erano state avanzate, da parte ricorrente, le censure

- di aver ritenuto che la diligenza inerente all’attività bancaria coincide con la diligenza media, con la conseguenza di non aver considerato responsabile la banca trattaria di non aver riconosciuto la contraffazione delle firme di traenza e di girata, circostanza che ha consentito l’illegittimo incasso degli assegni,
- di non aver, comunque, riconosciuto quantomeno la corresponsabilità della banca trattaria tenuta, alla stregua della speciale diligenza esigibile dall’accorto banchiere, a verificare la regolarità e l’autenticità del titolo.

Secondo gli Ermellini, invece, lungi dall’affermare che la diligenza del funzionario di banca deve coincidere con la ordinaria diligenza media del buon padre di famiglia, la Corte di appello ha affermato piuttosto che il modello di comportamento del buon banchiere non comporta un inasprimento del concetto di media o normale diligenza ma la commisurazione di quel canone di normalità allo svolgimento professionale dell’attività bancaria, che consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento e previdente nell’esercizio di tale professione. Per il che gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso.

Ed anche l’esito dell’accertamento peritale (a cui non è stata attribuita rilevanza) non può “menomare” il principio secondo cui l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologico.

Consequenzialmente, la banca trattaria, cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, che coincide con la diligenza media, non essendo tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione (Cass. 15066/2005).

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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