La Cassazione pone un “fermo” a certi escamotages, forieri di spese, nelle procedure presso terzi, configurandoli come “abusi dello strumento esecutivo”.
Pubblicato il 11/05/16 00:01 [Doc.1079]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. Civ., III sez., sent. n. 9390, ud. 2/2/2016, dep. 10/05/2016.

La Suprema Corte, declinati alcuni importanti arresti in subjecta materia

- Il terzo pignorato – debitor debitoris – è terzo estraneo al processo esecutivo, inter alios, anzi questa estraneità è fisicamente riscontrata dalla, oramai normale, assenza del terzo all’udienza fissata ex art. 543 n. 4 c.p.c., dovendo il terzo rendere la dichiarazione per iscritto al creditore,
- L’ordinanza di assegnazione pronunciata a seguito di dichiarazione positiva del terzo (oggi, in esito alle modifiche degli artt. 547 e 548 c.p.c., anche a seguito di dichiarazione mancata o rifiutata), senza che sia stato necessario procedere all’accertamento del terzo, pur costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, tuttavia è un titolo esecutivo che si è formato in un giudizio del quale il terzo non è stato parte, con la conseguenza che questa situazione processuale vale a distinguere l’ordinanza di assegnazione da ogni altro titolo giudiziario che venga azionato esecutivamente nei confronti della parte che è stata tale nel giudizio, ex art. 479 ult. co., c.p.c. che consente al creditore di notificare il titolo in forma esecutiva contestualmente al precetto,
- Con l’ordinanza di assegnazione si determina una cessione coattiva del credito, con una modificazione soggettiva dell’originario rapporto tra il debitore esecutato ed il suo debitore, terzo pignorato, con la conseguenza che di tale modificazione soggettiva detto debitor debitoris non può non essere informato, ex art. 1264, ult. co., c.c. In sintesi, il terzo pignorato è tenuto ad adempiere nei confronti dell’assegnatario soltanto quando venga a conoscenza del provvedimento di assegnazione,
- Soltanto dopo che il terzo, messo a conoscenza dell’ordinanza di assegnazione, sia perciò messo in condizione di darvi spontanea esecuzione, potrà configurarsi un inadempimento del terzo nei confronti del creditore assegnatario; quindi, soltanto dopo questo momento dunque potrà essere avviata l'azione esecutiva nei confronti del terzo che non abbia spontaneamente adempiuto,
- A questo proposito, secondo gli Ermellini, ferma restando la valutazione caso per caso rimessa al Giudice del merito, il terzo può essere ritenuto inadempiente decorso un termine ragionevole dalla presa d'atto dell'avvenuta assegnazione - tale dovendosi intendere un termine almeno non inferiore a dieci giorni. Per i Supremi Giudici potrebbe essere opportuno che, emettendo l’ordinanza di assegnazione, il Giudice dell’esecuzione ne differisca l’effetto esecutivo, fissando egli questo termine, decorrente dalla conoscenza del provvedimento da parte del terzo, prima del quale il credito in esso contemplato non sia esigibile,

ha affermato il seguente principio di diritto

“In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione”.

Coi corollari secondo cui

1) “il creditore procedente potrà comunicare l'ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell’art. 479 c.p.c. Se, tuttavia, il precetto venga redatto di seguito all'ordinanza di assegnazione e comunque notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell'ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente)”,

2) “se l'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l'art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.”

Il relativo vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto.

Donato Giovenzana – Legale d’impresa.


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