Nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie: approvato il regolamento Consob.
Pubblicato il 16/05/16 12:05 [Doc.1100]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
DA "CONSOB INFORMA".
"ISTITUZIONE DELLâARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) E ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLâARTICOLO 2, COMMI 5-BIS E 5-TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179.
La Commissione ha approvato il regolamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) (delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica).
Il regolamento consente alla Consob di dar vita ad un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Questo è caratterizzato dallâadesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia allâ Arbitro bancario finanziario (Abf) della Banca dâItalia. Lâobiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli
investitori. Il regolamento è stato adottato ai sensi dellâart. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007
Lâaccesso allâArbitro è del tutto gratuito per lâinvestitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Potranno essere sottoposte allâArbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding.
Per lâinvio e la gestione del ricorso è prevista una procedura telematica al fine di garantire lâefficace e tempestivo funzionamento del sistema. Ciò consentirà allâinvestitore di essere guidato nella fase di predisposizione del ricorso, evitando il possibile invio di istanze incomplete o incoerenti. Il sistema consentirà la condivisione in tempo reale di tutti i documenti prodotti dalle parti nel corso della procedura, garantendo rapidità ed economia degli adempimenti. Tuttavia, al fine di venir incontro alle esigenze di coloro che hanno minor dimestichezza con gli strumenti informatici (e che non intendono avvalersi del supporto di procuratori o associazioni dei consumatori), sarà possibile inviare i ricorsi in formato cartaceo per un periodo di due anni.
La procedura consente sia allâinvestitore sia allâintermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione dellâArbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dellâinvestitore, potrà stabilire a carico dellâintermediario lâobbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari.
La decisione del collegio non è vincolante per lâinvestitore che può comunque ricorrere allâautorità giudiziaria. Nel caso in cui lâintermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.
LâArbitro ha unâorganizzazione che si articola in un collegio decidente e in una segreteria tecnica della Consob avente compiti di supporto.
La composizione del collegio arbitrale riflette lâesigenza di rappresentare al suo interno i diversi interessi coinvolti. Pertanto, oltre al presidente e due membri che sono nominati direttamente dalla Consob, gli altri due membri sono nominati sempre dalla Consob su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli
intermediari maggiormente rappresentative."
Segnalazione Donato Giovenzana - Legale d'impresa.
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