Trib. Milano conferma:I crediti ereditari, a differenza dei debiti del de cuius, non si dividono automaticamente pro quota tra gli eredi, ma entrano a far parte della comunione ereditaria
Pubblicato il 20/05/16 16:58 [Doc.1114]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa
Tribunale di Milano - Sentenza n. 6031/2016, pubbl. il 13/05/2016.
Il Tribunale di Milano, in perfetta adesione al consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, ha rigettato la richiesta di un coerede volta ad ottenere dalla banca la sua quota dei cespiti ereditari di pertinenza del de cujus, depositati presso lâistituto di credito, fondata su di una âletturaâ distorta dellâapprodo delle Sezioni Unite del 2007 in subjecta materia.
Orbene, come chiarito dalla Corte di Cassazione âI crediti del de cuius, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni degli art. 727 e 757 c.c.â e âPosto che i crediti ereditari sono oggetto di comunione, gli eredi devono procedere alla divisione dellâasse per esigere la parte del credito spettante a ciascuno di loroâ (Cass. civ., sez. II, 13-10-1992, n. 11128).
Tale principio è stato fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza in data 28 novembre 2007 n. 24657, che ha confermato che "i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria", ed è stato costantemente applicato anche in sede di procedimenti avanti allâArbitro Bancario Finanziario, che ha confermato lâobbligo per gli Istituti di credito di pretendere l'intervento congiunto di tutti i coeredi in simili fattispecie.
Al riguardo, chiarissime le recenti decisioni:
- n. 2012 del 13 giugno 2012 del Collegio di Milano: âla liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli della de cuius potrà essere effettuata dall'intermediario solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli erediâ;
- n. 283 del 14 gennaio 2013 del Collegio di Roma: âSecondo il costante orientamento di questo Arbitro, occorre tenere distinti da un lato lâaccertamento del credito ereditario nei confronti di un terzo, al quale ciascun coerede è legittimato singolarmente; dallâaltro lato, lâaccertamento della singola quota ereditaria del condividente, che non può essere disposto se non in contraddittorio con tutti gli altri coeredi. (...) Mancando il consenso degli altri coerenti, il rifiuto opposto dalla banca resistente a liquidare alla ricorrente la quota ereditaria che le spetta è pertanto legittimo, perché giustificato dallâesigenza di tutelare anche la propria posizione nei confronti di eventuali successive pretese da parte degli altri coeredi (in tal senso, v. già decisione A.B.F., collegio di Roma, n. 952 del 2011; decisione A.B.F., collegio di Roma n.1064 del 2012)â;
- n. 421 del 18 gennaio 2013 Collegio Napoli: âuna iniziativa del singolo coerede mirata a riscuotere gli stessi, lungi dallâavvantaggiare la massa ereditaria, rischia di pregiudicare le ragioni degli altri coeredi; né vale obiettare che il coerede che agisce nei limiti della sua quota non può, per definizione, pregiudicare gli interessi degli altri partecipanti alla comunione ereditaria: il pregiudizio è da ravvisare nel fatto che, consentendo al singolo coerede di riscuotere un credito ancorché pro quota e, più in generale, di compiere atti dispositivi senza il coinvolgimento degli altri coeredi, si arreca un vulnus allâintegrità della massa e si rischia di compromettere lâesito della divisione. Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio ritiene pienamente condivisibile la regula iuris fatta propria dalla citata pronuncia della Cassazione n. 24657/2007, secondo cui i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione. (...) In particolare, nel caso che qui ci occupa, in cui il singolo coerede chiede alla banca lo svincolo delle somme accreditate sul conto corrente intestato al de cuius, la richiesta del singolo coerede, anche se limitata alla quota ad esso spettante, implica la determinazione estintiva del rapporto di conto corrente e, nei fatti, la liquidazione della propria quota ereditaria. Proprio per queste ragioni la richiesta del singolo coerede può essere accolta solo con il consenso degli altri coeredi, come pure questo Arbitro ha avuto modo di puntualizzare attraverso vari altri pronunciamenti (v., ad esempio: decisioni Collegio ABF di Napoli nn. 310/2012,452/2011; decisioni Collegio ABF di Milano nn. 2012/2012, 2182/2011). Pienamente legittimo, per conseguenza, appare lâoperato dellâintermediario nel caso di specie, il quale, ha preteso il coinvolgimento e lâassenso di tutti gli altri coeredi, anche al fine di tutelare la propria posizione nei confronti di possibili future contestazioni mosse da parte degli altri coeredi.â;
- n. 593 del 30 gennaio 2013 del Collegio di Napoli: âDalla documentazione versata in atti e dalle rappresentazioni dei fatti fornite dalle parti risulta che le somme non siano state svincolate perché lâintermediario ha preteso, dopo aver acquisito la dichiarazione di successione, anche il rilascio di una quietanza da parte di tutti i coeredi, se del caso anche attraverso lâintervento di un pubblico ufficiale, che potesse identificare i firmatari e rilasciare una dichiarazione di autenticazione del documento. Il comportamento dellâintermediario, che è sempre suscettibile di essere vagliato al filtro del criterio di buona fede posto a presidio della corretta attuazione di qualsivoglia rapporto obbligatorio, non può giudicarsi illegittimo. Se è vero che la dichiarazione di successione è la condizione necessaria perché il credito vantato dal defunto intestatario di un conto corrente diventi esigibile anche da parte dei suoi successori a titolo universale, è altresì vero che appare pienamente legittima la richiesta dellâintermediario, nel caso vi sia una pluralità di eredi, di ottenere una quietanza che sia sottoscritta da tutti i coeredi. Occorre infatti considerare, come pure chiarito dalle sezioni unite della Cassazione, con la pronuncia n. 24657/2007, che i crediti ereditari non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle proprie quote, ma entrano a far parte della comunione. Di conseguenza, la richiesta del singolo coerede mirata a ottenere lo svincolo delle somme può essere accolta solo con il consenso degli altri coeredi (v. decisioni Collegio ABF di Napoli nn.310/2012, 452/2011; decisioni Collegio ABF di Milano nn.2012/2012,2182/2011);
- n. 469 del 28 gennaio 2014 del Collegio di Milano: âInfatti, con lâestinzione mortis causa del rapporto di conto corrente, come insegna Cass., S.U., n. 24657/2007 (al cui orientamento lâABF aderisce), in caso di pluralità di eredi â esito prospettabile nel caso di accoglimento dellâazione di riduzione proposta dai legittimari â si instaura la comunione ereditaria con riferimento al credito rappresentato dal saldo attivo del conto corrente, e pertanto â fintantoché non verrà effettuata la divisione della massa ereditaria â occorre una disposizione congiuntamente impartita da tutti i coeredi anche solo per effettuare prelevamenti parziali, in vista di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisioneâ;
- n. 2164 del 9 aprile 2014 del Collegio di Milano: âI crediti del de cuius entrano, infatti, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. Sez. Un. 28 novembre 2007, n. 24657), a far parte della comunione ereditaria e non si ripartiscono in modo automatico tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. La regola della ripartizione automatica posta dallâart. 752 cod.civ. vale, infatti, per i soli debiti, mentre i crediti sono oggetto di comunione, come si desume, tra lâaltro, dalle previsioni dellâart. 727 cod.civ., il quale, stabilendo che in sede divisionale le proporzioni debbano essere formate comprendendo, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti, allâevidenza presuppone che questi facciamo parte della comunione ereditaria. Confermano del resto tale conclusione anche le disposizioni degli artt.757 e 760 cod.civ. (cfr. anche Cass. 24 gennaio 2012, n. 995). Questo Collegio ha espressamente e costantemente dichiarato di aderire a detto orientamento, addivenendo pertanto alla conclusione che la liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del de cuius possa essere effettuata dallâintermediario âsolamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli erediâ.
Donato Giovenzana â Legale dâimpresa
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