L'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali
Pubblicato il 21/12/22 08:55 [Doc.11524]
di Antonio Didone. Già Presidente di Sezione della Corte di cassazione.Componente del Comitato scientifico delle Riviste IL CASO.it e Ristruttutazioni aziendali.


L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.


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