LA BANCA PUO’ PROVVEDERE ALL’ISCRIZIONE D’IPOTECA SUI BENI DEL FONDO PATRIMONIALE - CASS. CIV., SEZ. I, UD. 11/03/2016, DEP. 27/05/2016, N. 11029.
Pubblicato il 02/06/16 17:20 [Doc.1162]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


La ricorrente ha adito la Suprema Corte deducendo l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, con violazione degli artt. 167 e 170 c.c., oltre al vizio di motivazione in ordine all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale nessuna norma vieta l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale, atteso che il vincolo di destinazione rende, invece, la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi ex art. 162 c.c., comma 3.

Ed invero la Corte d’Appello aveva affermato che l'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale non è vietata, con la precisazione che il vincolo ai bisogni della famiglia non deve essere inteso in senso restrittivo, includendovi le più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento delle capacità lavorative dei componenti con esclusione solo delle esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti speculativi.

Secondo gli Ermellini, che hanno ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria, “la censura è inammissibile dal momento che non colpisce tutte le rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata in ordine al profilo della validità/legittimità dell'iscrizione ipotecaria di beni facenti parte del fondo patrimoniale sui quali era stata iscritta ipoteca ed in particolare quella relativa alla nozione ampia della destinazione ai bisogni familiari secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 13622 del 2010), all'interno della quale sono da includere i proventi delle attività lavorative. Nella specie, come sottolineato dalla Corte d'Appello è la stessa parte ricorrente a precisare che il saldo passivo del conto corrente (o dei conti correnti) in ordine al quale è stata iscritta ipoteca giudiziale è strumentale alla sua attività imprenditoriale. Ne deriva la diretta attinenza alla destinazione ai bisogni familiari e la sua aggredibilità da parte della banca creditrice. Anche la ratio relativa al non assolvimento dell'onus probandi incombente sul debitore in ordine all'estraneità del credito di terzi alla predetta destinazione ai bisogni familiari, ribadito anche di recente nella pronuncia n. 1652 del 2016, è rimasta del tutto priva di censura.”

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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