La domanda di ammissione al passivo può essere illustrata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, l. fall., ma non può essere modifica attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi.
Può invece ammettersi la riduzione della detta domanda, venendo in tal caso in questione un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa, che non vi è ragione di escludere.
Tuttavia, non è ammissibile la riduzione della domanda che si associ ad una immutazione del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda stessa.